Art. 144 (Valutazione e scheda personale dell'alunno) - Testo Unico
(decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297)
- In relazione ai contenuti ed agli obiettivi dei programmi didattici in
vigore, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria
ordinanza, le modalità, i tempi ed i criteri per la valutazione degli
alunni e le forme di comunicazione di tale valutazione alle famiglie.
- Per la valutazione degli alunni handicappati si applica il disposto
dell'articolo 318.
- Dagli elementi rilevati e registrati su apposita scheda viene desunta
ogni trimestre o quadrimestre dai docenti della classe una valutazione
adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione, il cui
contenuto viene illustrato ai genitori dell'alunno, o a chi ne fa le veci,
dai docenti, i quali illustrano altresì eventuali iniziative programmate
in favore dell'alunno ai sensi dell'articolo 126.
- Gli elementi della valutazione trimestrale o quadrimestrale
costituiscono la base per la formulazione del giudizio finale di idoneità
per il passaggio dell'alunno alla classe successiva.
- La frequenza dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con
apposito attestato.
- Nell'attestato il giudizio finale consta della sola dichiarazione di
idoneità per il passaggio dell'alunno alla classe successiva o al
successivo grado della scuola dell'istruzione obbligatoria.
- Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, approva con proprio decreto i modelli della
scheda personale e degli attestati di cui al presente articolo e ogni
altra documentazione ritenuta necessaria.
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Art. 177 (Valutazione e scheda personale dell'alunno) - Testo Unico
(decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297)
- Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti, é tenuto a
compilare e a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno,
contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita
della scuola, nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di
apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto sia globalmente sia
nelle singole discipline.
- Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre dagli elementi registrati
sulla scheda il consiglio di classe desume motivati giudizi analitici per
ciascuna disciplina e una valutazione adeguatamente informativa sul
livello globale di maturazione.
- Per la valutazione degli alunni handicappati si applica il disposto
dell'articolo 318.
- I docenti della classe illustrano ai genitori dell'alunno o a chi ne fa
le veci i giudizi analitici e la valutazione sul livello globale di
maturazione raggiunto dall'alunno, unitamente alle iniziative
eventualmente programmate in favore dell'alunno medesimo ai sensi
dell'articolo 167.
- Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se
ammettere o non ammettere alla classe successiva gli alunni della prima e
della seconda classe e all'esame di licenza gli alunni della terza classe,
formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di
non ammissione alla classe successiva o all'esame di licenza.
- Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e
delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di
maturazione, con riguardo anche alle capacità e alle attitudini
dimostrate.
- La valutazione dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con
apposito attestato.
- Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, approva con proprio decreto i modelli della
scheda personale e degli attestati e di ogni altra documentazione ritenuta
necessaria.
- Il libretto scolastico é abolito. Nulla é innovato per quanto riguarda
il libretto scolastico e sanitario per i figli dei lavoratori emigranti
scolarizzati all'estero adottato a seguito della risoluzione n. 76/12 del
10 marzo 1976 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.
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Art. 4 (Autonomia didattica ) - Decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275
… ...
Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano
comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità
e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative
eventualmente assunte dagli Enti locali in materia di interventi integrati a
norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione
degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la
valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche
rispetto agli obiettivi prefissati.
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Art. 8 (definizione dei curricoli) - Decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275
- Il Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti
commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce
a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per i diversi
tipi e indirizzi di studio:
a) gli obiettivi generali del processo formativo;
b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli
alunni;
c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei
curricoli e il relativo monte ore annuale;
d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo
della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata
alle istituzioni scolastiche;
e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra
discipline e attività della quota nazionale del curricolo;
f) gli standard relativi alla qualità del servizio;
g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il
riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;
h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi
finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da
attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita
la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali.
- Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa
il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a
norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro
riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente
scelte. Nella determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche
precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e).
- Nell'integrazione tra la quota nazionale del curricolo e quella
riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del sistema di
istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel
rispetto delle diverse finalità della scuola dell'obbligo e della scuola
secondaria superiore.
- La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze
formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di
garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze
e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti
sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle
famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.
- Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche
attraverso una integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi
con le Regioni e gli Enti locali negli ambiti previsti dagli articoli 138
e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, può essere
personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali.
- L'adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte già
effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie
in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto.
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Art. 10 (Verifiche e modelli di certificazione) - Decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275
- Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e
degli standard di qualità del servizio il Ministero della Pubblica
Istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche. Fino
all'istituzione di un apposito organismo autonomo le verifiche sono
effettuate dal Centro europeo dell'educazione, riformato a norma
dell'articolo 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- Le rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a sostenere le scuole
per l'efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso l'attivazione di
iniziative nazionali e locali di perequazione, promozione, supporto e
monitoraggio, anche avvalendosi degli ispettori tecnici.
- Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono adottati i nuovi
modelli per le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le
competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili,
compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate
nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte
dagli alunni e debitamente certificate.
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Art. 17 (Ricognizione delle disposizioni di legge abrogate) - Decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275
- Ai sensi dell'articolo 21, comma 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59
sono abrogate con effetto dal 1° settembre 2000, le seguenti disposizioni
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
articolo 5, commi 9, 10 e 11; articolo 26; articolo 27, commi 3, 4, 5, 6,
8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20; articolo 28, commi 1, 2, 3, 4 ,5,
6 e 7 limitatamente alle parole "e del consiglio scolastico
distrettuale", 8 e 9; articolo 29, commi 2, 3, 4 e 5; articolo 104,
commi 2, 3 e 4; articoli 105 e 106; articolo 119, commi 2 e 3; articolo
121; articolo 122, commi 2 e 3; articoli 123, 124, 125 e 126; articolo
128, commi 2, 5, 6, 7, 8 e 9; articolo 129, commi 2, 4 limitatamente alla
parola "settimanale" e 6; articolo 143, comma 2; articoli 144,
165, 166, 167 e 168; articolo 176, commi 2 e 3; articolo 185, commi 1 e 2;
articolo 193, comma 1, limitatamente alle parole "e ad otto decimi in
condotta"; articoli 193 bis e 193 ter ; articoli. 276, 277, 278, 279,
280 e 281; articolo 328, commi 2, 3, 4, 5 e 6; articoli 329 e 330;
articolo 603.
- Resta salva la facoltà di emanare, entro il 1º settembre 2000
regolamenti che individuino eventuali ulteriori disposizioni incompatibili
con le norme del presente regolamento.
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Portfolio delle competenze individuali - allegati B e C delle Indicazioni
nazionali per i piani di studio personalizzati (stralcio)
Struttura. Il Portfolio delle competenze individuali comprende una
sezione dedicata alla valutazione e un'altra riservata all'orientamento. La
prima è redatta sulla base degli indirizzi generali circa la valutazione
degli alunni e il riconoscimento dei crediti e debiti formativi (art.8, DPR
275/99).
Le due dimensioni, però, si intrecciano in continuazione perché l'unica
valutazione positiva per lo studente di qualsiasi età è quella che
contribuisce a conoscere l'ampiezza e la profondità delle sue competenze e,
attraverso questa conoscenza progressiva e sistematica, a fargli scoprire ed
apprezzare sempre meglio le capacità potenziali personali, non pienamente
mobilitate, ma indispensabili per avvalorare e decidere un proprio futuro
progetto esistenziale. Anche per questa ragione, la compilazione del Portfolio,
oltre che il diretto coinvolgimento del fanciullo, esige la reciproca
collaborazione tra famiglia e scuola.
Il Portfolio, con annotazioni sia dei docenti, sia dei genitori, sia, se del
caso, dell'allievo, seleziona in modo accurato:
- materiali prodotti dall'allievo individualmente o in gruppo, capaci di
descrivere paradigmaticamente le più spiccate competenze del soggetto;
- prove scolastiche significative;
- osservazioni dei docenti e della famiglia sui metodi di apprendimento
dell'allievo, con la rilevazione delle sue caratteristiche originali nelle
diverse esperienze formative affrontate;
- commenti su lavori personali ed elaborati significativi, sia scelti
dall'allievo (è importante questo coinvolgimento diretto) sia indicati
dalla famiglia e dalla scuola, ritenuti esemplificativi delle sue capacità
e aspirazioni personali;
- indicazioni di sintesi che emergono dall'osservazione sistematica, dai
colloqui insegnanti-genitori, da colloqui con lo studente e anche da
questionari o test in ordine alle personali attitudini e agli interessi più
manifesti.
Funzione. Va evitato il rischio di considerare il Portfolio un
contenitore di materiali disordinati e non organizzati. È, perciò, preciso
dovere di ogni istituzione scolastica individuare i criteri di scelta dei
materiali e collocarli all'interno di un percorso professionale che valorizzi
le pratiche dell'autonomia di ricerca e di sviluppo e il principio della
cooperazione educativa della famiglia. La riflessione critica sul Portfolio e
sulla sua compilazione, infatti, costituisce un'occasione per migliorare e
comparare le pratiche di insegnamento, per stimolare lo studente all'autovalutazione
e alla conoscenza di sé in vista della costruzione di un personale progetto
di vita e, infine, per corresponsabilizzare in maniera sempre più rilevante i
genitori nei processi educativi.