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Circolare n. 29 del 5 marzo 2004  

 Premessa | Aspetti significativi | Significato ed ambiti   
 

 

Premessa

 

Nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.51 del 2 marzo 2004 è stato pubblicato il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53".

Il citato decreto, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, nel prossimo anno scolastico dovrà trovare attuazione, da parte di tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie, nella scuola dell'infanzia, in tutte le classi della scuola primaria e nella prima classe della scuola secondaria di primo grado.

In tale prospettiva questo Ministero sta provvedendo a realizzare, in una linea di continuità rispetto agli interventi posti in essere nei due decorsi anni scolastici, una serie di azioni e di misure di supporto, di indirizzo e di chiarimento, intese a sostenere, nella maniera più idonea e collaborativa, l'impegno degli uffici dell'Amministrazione, delle istituzioni scolastiche e delle relative componenti, degli operatori, delle famiglie, degli enti locali e dei soggetti a vario titolo interessati e coinvolti in questa prima delicata fase di avvio della riforma. 

Alla esigenza sopraccennata intende rispondere anche la presente circolare, con la quale:

  • si richiamano alcuni aspetti significativi della riforma;

  • si impartiscono istruzioni e indicazioni, con riferimento alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado, sulla portata e sugli ambiti di alcuni istituti ed attività, al fine di dirimere eventuali incertezze interpretative e di creare le condizioni per una uniforme applicazione delle norme del decreto legislativo;

  • si pongono a confronto le linee d'impianto e le articolazioni orarie del nuovo ordinamento con quelle dell'ordinamento previgente, al fine di individuare ed evidenziare le corrispondenze e le compatibilità;

  • si pone in rilievo l'importante ruolo delle istituzioni scolastiche autonome con riferimento ai contenuti pedagogici e didattici dei piani di studio, ai livelli di prestazione, agli obiettivi specifici di apprendimento di cui alle Indicazioni Nazionali per i Piani di studio personalizzati, d'ora in poi denominati Indicazioni Nazionali, (allegati A, B e C al decreto), nonché al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del Primo ciclo di istruzione, d'ora in poi denominato Profilo (allegato D al decreto).

Con specifico riguardo all'autonomia scolastica si evidenzia che il nuovo Titolo V della Costituzione attribuisce alla stessa, nell'ambito e in funzione delle finalità del sistema scolastico nazionale, un riconoscimento di rango primario.

La riforma, prevista dalla legge di delega n. 53/2003 e dal primo decreto legislativo di applicazione, dà contenuto sostanziale a tale riconoscimento, in quanto pone le istituzioni scolastiche al centro del sistema educativo di istruzione e formazione, rimettendo alla loro capacità organizzativa e didattica il raggiungimento degli obiettivi generali del processo formativo e degli obiettivi specifici di apprendimento attraverso la personalizzazione dei piani di studio.

Il passaggio dalla prescrittività dei programmi ministeriali alla consapevole e partecipata adozione delle Indicazioni nazionali, i cui caratteri di inderogabilità attengono soltanto alla configurazione degli obiettivi di apprendimento, esalta il ruolo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e riconosce ai docenti una responsabilità di scelte che ne valorizza il profilo professionale.

Spetta infatti alle istituzioni scolastiche autonome il compito di dare efficace attuazione ai principi fondamentali ed alle norme generali definiti nel sistema di istruzione, secondo modalità e criteri ispirati alla più ampia flessibilità, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del DPR 275/1999 sull'autonomia didattica e organizzativa. Ciò, ovviamente, garantendo l'unità del sistema nazionale di istruzione e assicurando il raggiungimento dei livelli essenziali di prestazione e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento ai quali si è fatto sopra riferimento.

        

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