Progetto CoSMOS
Comunicazione e Supporto per le Modifiche degli Ordinamenti Scolastici

HOME COSMOS

FORUM

EVENTI

  

cerca nel sito

  Scuola primaria 
(art. 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15 del d. leg.)
orari di 
funzionamento

consistenze 
di organico

funzione 
tutoriale
valutazione 
degli alunni
piani di studio
 
 

Anticipi delle iscrizioni
(articolo 6)

torna indietro


Si premette che l'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo ribadisce il principio, già affermato dalla legge di delega n. 53/2003, secondo cui le bambine e i bambini assolvono il diritto-dovere all'istruzione a 6 anni, da compiere entro il 31 agosto dell'anno che precede quello scolastico di riferimento.

Con tale precisazione si intendono superate le ricorrenti incertezze interpretative, legate alla generica formulazione dell'articolo 143 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in ordine al compimento dell'età di accesso alla scuola dell'obbligo.

Costituisce innovazione di notevole rilievo la previsione dell'ammissione anticipata alla prima classe delle bambine e dei bambini che compiono i 6 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento (articolo 6 comma 2 del decreto). È, però, opportuno precisare che la data del 30 aprile attiene all'applicazione a regime degli anticipi. Per l'anno scolastico 2003/2004 l'anticipo ha riguardato, invece, le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni scolastici successivi al 2003/2004 il decreto prevede, all'articolo 13, comma 1, che "può essere consentita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un.ulteriore anticipazione delle iscrizioni, sino al limite temporale del 30 aprile di cui all'art. 6, comma 2".

Per l'anno scolastico 2004/2005, con riferimento a quanto reso noto con la citata circolare n. 2/2004 e per le ragioni nella stessa esplicitate, il termine rimane fissato al 28 febbraio, analogamente a quanto stabilito per l'anno scolastico 2003/2004.

La legge n. 53/2003 destina appositi stanziamenti al finanziamento degli oneri occorrenti per la istituzione di nuove classi e di nuovi posti di insegnamento conseguenti all'attuazione degli anticipi.

 

 
 

Orari di funzionamento (articolo 7)

torna su

torna indietro

Il decreto legislativo più volte citato prevede, all'articolo 7, comma 1, che l'orario obbligatorio annuale delle lezioni nella scuola primaria è di 891 ore che, distribuite su 33 settimane convenzionali di lezione, corrispondono ad un orario medio settimanale di 27 ore per tutte le classi, dalla prima alla quinta. 

Come per la scuola dell'infanzia, il monte ore di lezione è determinato su base annua, mentre rimane demandata all'autonomia organizzativa e didattica delle scuole la concreta articolazione dello stesso durante l'anno, ai sensi del D.P.R. n. 275/1999.

Le istituzioni scolastiche, in relazione alle prevalenti richieste delle famiglie, tenuto conto delle previsioni del Piano dell'offerta formativa, organizzano in coerenza con il Profilo e nell'ottica della personalizzazione dei piani di studio, insegnamenti e attività per ulteriori 99 ore annue (articolo 7, comma 2), corrispondenti mediamente a 3 ore settimanali, la cui scelta è facoltativa opzionale per le famiglie degli allievi e la cui frequenza è gratuita.

Le famiglie contribuiscono, in maniera attiva e partecipata, alla definizione dei percorsi formativi dei propri figli, nel rispetto delle loro vocazioni, capacità, attitudini ed inclinazioni, anche attraverso la scelta delle attività educative, da svolgere nell'orario facoltativo opzionale.

Per l'anno scolastico 2004/2005, con la menzionata circolare n. 2/2004, sono state fornite prime indicazioni in ordine alle scelte delle famiglie, con la precisazione che tali scelte, da esprimere all'atto delle iscrizioni, utilizzando l'apposito modulo (identico a quello degli anni precedenti), dovessero riguardare il solo orario obbligatorio o, in aggiunta, anche quello facoltativo opzionale.

Inoltre, con la succitata circolare, nel rinviare a titolo orientativo agli assetti didattici e organizzativi esistenti, si faceva riserva di fornire ulteriori, più dettagliate istruzioni e indicazioni, una volta entrati in vigore l'impianto ordinamentale e i contenuti dei piani di studio di cui al decreto legislativo e alle Indicazioni ad esso allegate.

Alla luce di quanto previsto dal decreto di cui trattasi e dalle suddette Indicazioni nazionali, è ora possibile sciogliere la riserva sopra richiamata.

Ne consegue che, per l'anno 2004/2005, le istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, in relazione alle consistenze di organico loro assegnate, avvalendosi delle professionalità esistenti, valutate le prevalenti richieste delle famiglie, provvederanno a modulare l'orario facoltativo opzionale in insegnamenti e attività, da ricomprendere nel Piano dell'offerta formativa (articolo 7, comma 2 del decreto).

In tale ottica, le istituzioni scolastiche attiveranno le iniziative più opportune al fine di acquisire, in tempo utile rispetto all'avvio del prossimo anno scolastico e alla programmazione delle relative attività, le opzioni da parte di quelle famiglie che, all'atto delle iscrizioni, hanno avanzato richiesta di orario aggiuntivo.

Sulla base delle opzioni espresse, le suddette istituzioni articoleranno l'offerta formativa secondo modelli unitari comprendenti il tempo scuola obbligatorio e il tempo scuola facoltativo opzionale; per l'organizzazione del tempo scuola facoltativo opzionale potranno fare riferimento sia al gruppo classe che a gruppi di alunni appartenenti a classi diverse.

Le istituzioni scolastiche, nell'adeguare, attraverso i competenti organi collegiali, il Piano dell'offerta formativa al Profilo e alle Indicazioni nazionali, potranno disporre per ciascuna classe, per l'anno scolastico 2004/2005, di un orario settimanale pari a 30 ore, comprensive dell'orario obbligatorio di 27 ore settimanali e delle ulteriori 3 ore settimanali, facoltative opzionali per le famiglie, ma obbligatorie per le scuole.

La scelta dell'orario facoltativo opzionale deve intendersi, di regola, riferita all'intera quota di 99 ore annue (tre ore mediamente per settimana), in considerazione della circostanza che, nella situazione attuale, ragioni organizzative e didattiche suggeriscono di escludere la possibilità di utilizzare quote orarie ridotte.

 

 

Consistenze di organico (articolo 15)

torna su

torna indietro

 

Come già detto, il decreto legislativo, all'articolo 7, commi 1 e 2, prevede che il tempo scuola è fissato nel limite di 990 ore annue, comprensive dell'orario obbligatorio e di quello facoltativo opzionale. A tale orario si aggiunge il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa, che nella sua estensione massima è di 330 ore annue.

Ciò premesso, tenuto conto dell'obbligo delle istituzioni scolastiche di assicurare, su richiesta delle famiglie, un.offerta formativa corrispondente a 30 ore settimanali e considerata la ristrettezza dei tempi a disposizione, in sede di elaborazione dell'organico di diritto per l'anno scolastico 2004-2005, si esclude la possibilità di effettuare una compiuta e puntuale ricognizione e verifica delle scelte delle famiglie, sulla cui base quantificare i fabbisogni orari occorrenti.

Si ritiene, pertanto, di dovere fissare, per il prossimo anno scolastico, le consistenze di organico nella misura di 30 ore settimanali, corrispondenti a 27 ore obbligatorie e a 3 ore facoltative opzionali per ciascuna classe. Tale soluzione si fonda, tra l'altro, sulla previsione che una efficace interazione tra scuola e famiglia, assicurata anche dalla funzione tutoriale, potrà comportare una diffusa adesione ai nuovi modelli, fino a creare le condizioni per una stabilizzazione del modello integrato di tempo obbligatorio e tempo facoltativo opzionale.

Inoltre, l'articolo 15 del decreto legislativo stabilisce che, in via di prima applicazione, rimane confermato, per l'anno scolastico 2004/2005, il numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale nell'anno scolastico 2003/2004 per le attività di tempo pieno.

All'orario obbligatorio e a quello facoltativo opzionale, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, fermo restando il limite costituito dal numero complessivo dei posti di cui al citato articolo 15 del decreto medesimo, va aggiunto il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa, che nella sua espansione massima è di 330 ore annue, sino a 10 ore settimanali, anch'esse facenti parte a pieno titolo delle complessive consistenze di organico.

I servizi di mensa, necessari per garantire lo svolgimento delle attività educative e didattiche, di cui ai citati commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo più volte menzionato, vengono erogati utilizzando l'assistenza educativa del personale docente, che si intende riferita anche al tempo riservato al "dopo mensa".

Per comodità di riscontro e di consultazione, si pongono a confronto le nuove previsioni orarie con quelle precedentemente adottate. Da tale confronto emerge che non sussistono sostanziali differenze tra le quantità orarie complessive dei servizi scolastici riferite all'ordinamento vigente e quelle corrispondenti all'ordinamento pregresso.

Come è noto, l'orario di funzionamento della scuola elementare era fissato, su base settimanale, in 27 ore (comma 1, art. 129 del Testo Unico), elevabili, nelle classi terze, quarte e quinte, fino a 30 ore in presenza dell'insegnamento della lingua straniera (comma 7, art. 129 del T.U.). Dall'anno 2003/2004 l'orario di 30 ore è stato esteso anche alle classi prime e seconde per effetto del decreto n. 61/2003, che ha introdotto in maniera generalizzata lo studio della lingua straniera.

Rapportato all'anno scolastico (33 settimane convenzionali), tale orario corrispondeva a 990 ore.

Erano altresì previste attività di tempo lungo (art. 130, commi 1 e 2 del T.U.), secondo due tipologie organizzative: una, di 37 ore settimanali (comma 1) comprensiva di tempo mensa, poco diffusa, e l'altra, di 40 ore settimanali (comma 2), molto diffusa, denominata "tempo pieno", comprensiva del tempo mensa.

Su base annuale l'orario relativo al tempo pieno corrispondeva a 1.320 ore.

Situazioni orarie a confronto

  Tempo scuola

  Annuo  Settimanale
Ordinamenti  Obbligatorio  Facoltativo  Totale  Obbligatorio  Facoltativo  Totale
Riforma * 891  99  990  27  3 30
Testo unico* (tempo normale) (990) - (990) 30 - 30

* Possono essere aggiunti settimanalmente uno o più periodi di tempo-mensa di durata varia

 

Offerte di Tempo lungo

 

Settimanale 

Annuo

Ordinamenti 

Attività didattica

Mensa e dopo mensa

Totale 

Attività didattica

Mensa e dopo mensa

Totale 

Riforma 

30 

10 

40 

990 

330 

1.320

Testo unico

non quantificato

non quantificato

40

non quantificato

non quantificato

(1.320)

 

 

 

Funzione tutoriale
 (articolo 7)

torna su

torna indietro

 

Il decreto legislativo, all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, prevede che, al perseguimento delle finalità proprie della scuola primaria, soprattutto attraverso la personalizzazione dei piani di studio, concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di: 

  • assistenza tutoriale a ciascun alunno;

  • rapporto con le famiglie; 

  • orientamento per le scelte delle attività opzionali;

  • coordinamento delle attività didattiche ed educative;

  • cura della documentazione del percorso formativo.

Il docente al quale sono affidati tali compiti assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, .un.attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali. (articolo 7, comma 6).

Le norme sopra citate prevedono che il docente incaricato di svolgere tali attività, facenti parte tutte della funzione tutoriale, sia in possesso di specifica formazione. l'attività tutoriale non comporta l'istituzione di una nuova figura professionale, concretizzandosi invece in una funzione rientrante nel profilo professionale del docente.

Tenuto conto che il decreto legislativo, al comma 5 dell'articolo 7, enuncia espressamente la contitolarità educativa e didattica di tutti i docenti, ne consegue che la citata funzione del docente incaricato non si estrinseca in un rapporto di sovraordinazione sugli altri docenti. 

Le modalità di svolgimento della funzione tutoriale costituiranno oggetto di appositi approfondimenti e confronti nelle sedi competenti, in esito ai quali saranno impartite ulteriori indicazioni e precisazioni.

Per l'anno scolastico 2004/2005, in attesa della compiuta definizione degli ambiti di applicazione della funzione tutoriale e della realizzazione dei previsti interventi di formazione, le singole scuole, nell'ambito delle propria autonomia, provvederanno al conferimento dell'incarico in questione, sulla base di criteri di flessibilità individuati dagli stessi organi, e in particolare il collegio dei docenti, competenti a fornire al dirigente scolastico i criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle classi.

Nell'espletamento di detta funzione, e soprattutto per lo svolgimento delle attività relative alla documentazione, alla valutazione e all'orientamento, il docente tutor si avvarrà dell'apporto degli altri docenti, anche in considerazione della affermata contitolarità degli insegnanti sullo stesso gruppo classe.

 

 

 

Valutazione (articoli 4, 8 e 19)

torna su

torna indietro

l'articolo 8 del decreto legislativo stabilisce che la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze dagli stessi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai Piani di studio personalizzati. 

Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti, sia quelli connessi agli orari obbligatori, sia quelli riferiti agli orari facoltativi opzionali scelti dagli alunni. 

Ai sensi del citato articolo 8, commi 1 e 2, gli insegnanti procedono alla valutazione conclusiva dei singoli alunni ai fini del passaggio al periodo successivo. Gli stessi, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe intermedia, "in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione".

Considerato che l'articolo 4 del decreto in questione prevede, nella scuola primaria, un primo anno di raccordo con la scuola dell'infanzia e due periodi didattici biennali, il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado avviene a seguito di valutazione positiva effettuata al termine del secondo periodo didattico biennale.

L'esame di licenza elementare rimane in vigore per l'anno scolastico in corso. 

Per quel che concerne gli anni successivi, si fa rinvio a quanto disposto dall'articolo 19 comma 3 del decreto legislativo.

 

 

 

Piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento (articolo 13 - Allegato B -
Allegato D 

torna su

torna indietro

l'articolo 13 del decreto legislativo prevede che, in attesa del definitivo assetto pedagogico, didattico e organizzativo, da disciplinare mediante regolamento governativo, si adottino, in via transitoria, le Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati, allegate al decreto medesimo. 

Nel suggerire un attento esame del predetto documento, si richiama l'attenzione su alcuni punti significativi del medesimo. 

Le Indicazioni nazionali evidenziano come la scuola primaria debba favorire l'acquisizione, da parte dell'alunno, sia della lingua italiana, indispensabile alla piena fruizione delle opportunità formative scolastiche ed extrascolastiche, sia di una lingua comunitaria, l'inglese, privilegiando, ove possibile, la coltivazione dell'eventuale lingua madre che fosse diversa dall'italiano. Favorisce, inoltre, l'acquisizione delle varie modalità espressive di natura artistico-musicale, motoria, scientifico-tecnica, oltre che delle coordinate storico-geografiche, organizzative della vita umana.

É compito dei docenti utilizzare gli obiettivi specifici di apprendimento per progettare Unità di apprendimento caratterizzate da obiettivi formativi adatti e significativi per i singoli allievi, compresi quelli in situazione di handicap, volte a garantire la trasformazione delle capacità di ciascuno in reali e documentate competenze coerenti con il Profilo.

Gli obiettivi specifici di apprendimento sono ordinati per attività educative e disciplinari e articolati per periodi didattici. Per ciascuna disciplina vengono indicate conoscenze e abilità che l'azione della scuola aiuterà a trasformare in competenze personali di ciascun alunno.

Nell'ambito degli obiettivi specifici di apprendimento costituiscono elemento di novità, per la loro generalizzazione, l'insegnamento della lingua inglese e l'alfabetizzazione tecnologica e informatica.

Relativamente alle situazioni in cui sono in atto insegnamenti di una lingua diversa dall'inglese, in via transitoria detti insegnamenti proseguiranno fino all'esaurimento del percorso scolastico, fermo restando comunque l'avvio dell'insegnamento dell'inglese fin dalla prima classe. Si richiama, altresì, l'attenzione sugli obiettivi specifici di apprendimento relativi all'educazione alla Convivenza civile (educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare e all'affettività) che non costituisce una disciplina a se stante, ma si concretizza in un'offerta di attività educative e didattiche unitarie a cui concorrono i docenti contitolari del gruppo classe.

torna su

torna indietro