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  Scuola secondaria di I grado
(art. 4, 9, 10, 11, 14, 15, 16 del d. leg.)
dotazioni organiche

assetti delle discipline
 di insegnamento

funzione tutoriale valutazione degli alunni piani di studio
 
 

Orari di funzionamento (articolo 10)

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Il decreto legislativo prevede all'articolo 10, comma 1, che l'orario obbligatorio annuale delle lezioni, nella scuola secondaria di I grado, è di 891 ore, che, distribuite su 33 settimane convenzionali di lezione, corrispondono, a regime, ad un orario medio settimanale di 27 ore per tutte le classi, dalla prima alla terza.

Per l'anno scolastico 2004/2005 tale orario obbligatorio è riferito alle sole prime classi, mentre per le seconde e le terze classi si intendono vigenti le previsioni orarie di cui all'articolo 166 del decreto legislativo n. 297/1994. 

Come per gli altri ambiti di scolarità, il monte ore di lezione è determinato su base annua; rimane invece demandata all'autonomia delle scuole l'articolazione dello stesso durante l'anno scolastico, ai sensi del D.P.R. n. 275/1999. 

Le istituzioni scolastiche, in relazione alle prevalenti richieste delle famiglie e nell'ottica della personalizzazione dei piani di studio, in coerenza con il Profilo, organizzano insegnamenti e attività per ulteriori 198 ore annue (articolo 10, comma 2), corrispondenti mediamente a sei ore settimanali.

Tale offerta, facoltativa opzionale per le famiglie, la cui frequenza è gratuita, impegnerà per il prossimo anno scolastico le sole classi prime, mentre per le seconde e le terze classi varrà quanto già sopra precisato con riferimento all'orario obbligatorio delle lezioni, nel senso che rimarranno in vigore gli attuali assetti orari.

All'orario obbligatorio e a quello facoltativo di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, fermo restando il limite costituito dal numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15 del decreto medesimo, va aggiunto il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo-mensa, che, nella sua espansione massima, è di 231 ore annue (sino a 7 ore settimanali).

I servizi di mensa, eventualmente occorrenti per garantire lo svolgimento delle attività educative e didattiche, sono erogati con l'assistenza educativa del personale docente.

Le famiglie contribuiscono in maniera attiva e partecipata alla definizione dei percorsi formativi dei propri figli, nel rispetto delle loro vocazioni, capacità, attitudini ed inclinazioni, anche attraverso la scelta degli insegnamenti e delle attività educative, da svolgere nell'orario facoltativo opzionale.

Come già chiarito nel paragrafo Aspetti significativi del provvedimento legislativo, le scelte delle famiglie, durante la fase transitoria e, in particolare, per l'anno scolastico 2004/2005, vanno rese compatibili con la gamma delle opportunità che le istituzioni scolastiche possono offrire, in relazione alle dotazioni organiche loro assegnate e alle risorse professionali di cui dispongono.

In tale ottica, occorre creare una proficua e puntuale collaborazione e interazione tra famiglie e scuole, sulla cui base poter contemperare le richieste e le attese delle prime con l'effettiva capacità di risposta delle seconde.  

In un quadro di sistema a regime, le scuole, anche sulla base delle prevalenti e ricorrenti richieste delle famiglie e delle indicazioni complessive ricavate dal Portfolio, saranno in condizione di predisporre un repertorio di offerte formative organiche che rispondano ai bisogni educativi degli alunni e valorizzino, nel contempo, le scelte delle famiglie già all'atto dell'iscrizione.

Per l'anno scolastico 2004/2005, con la menzionata circolare n. 2/2004, sono state fornite prime indicazioni in ordine alle scelte delle famiglie riferite all'orario facoltativo opzionale, con la precisazione che tali scelte potevano riguardare la richiesta del solo orario obbligatorio o di quello comprensivo della quota oraria facoltativa opzionale.

Inoltre, con la più volte citata circolare, si rinviava, a titolo orientativo, agli assetti didattico-organizzativi esistenti, facendo riserva di ulteriori istruzioni e indicazioni, una volta entrati in vigore il nuovo impianto ordinamentale e i contenuti dei Piani di studio di cui al decreto legislativo e alle Indicazioni nazionali allo stesso allegate.

Allo stato, si ritiene di poter sciogliere la riserva secondo le procedure e le modalità di seguito indicate.

Per l'anno 2004/2005, le istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, provvederanno ad articolare l'orario facoltativo opzionale in insegnamenti e attività, da ricomprendere nel Piano dell'offerta formativa (articolo 10, comma 2 del decreto), tenuto conto delle consistenze di organico loro assegnate, avvalendosi delle professionalità esistenti e valutate le prevalenti richieste delle famiglie.

Per quanto attiene, in particolare, alle opzioni delle famiglie, le istituzioni scolastiche elaboreranno, in tempo utile rispetto all'avvio del prossimo anno scolastico e alla programmazione delle relative attività, un repertorio di offerte formative e attiveranno tutte le iniziative volte ad orientare e a rendere più agevoli le opzioni stesse. Tale repertorio si intende ovviamente riferito anche alle azioni di rafforzamento e di approfondimento destinate ad alunni in particolari condizioni.

Giova comunque precisare che, in relazione a quanto disposto dagli articoli 14 e 15 del decreto legislativo e nella considerazione che nel prossimo anno scolastico la riforma, applicata solo nelle prime classi, comporterà la contestuale vigenza del nuovo e del pregresso ordinamento, le opzioni delle famiglie potranno trovare accoglimento, compatibilmente con le risorse esistenti nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

 

 

 
 

Dotazioni organiche (articoli 14 e 15)

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Per l'anno 2004/2005, tenuto conto delle previsioni degli articoli 14 e 15 del decreto in questione, restano confermati l'assetto organico delle scuole secondarie di I grado secondo i criteri fissati dal D.P.R. 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni, nonché il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per le attività di tempo prolungato.

Fermo restando quanto disposto dai succitati articoli in materia di organico, le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, adegueranno la configurazione oraria delle cattedre ai nuovi piani di studio.

In coerenza con le succitate precisazioni, si procederà all'assegnazione delle risorse di organico secondo i criteri e le modalità previgenti. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, avranno cura di assicurare il completamento dell'orario di cattedra, anche nell'ambito delle quote opzionali e facoltative, di quei docenti per i quali l'offerta obbligatoria dovesse comportare una contrazione di orario, ai sensi dell'articolo 14, comma 5 del decreto legislativo. Per quel che concerne i carichi orari relativi a talune discipline, si rinvia al paragrafo riguardante gli assetti delle discipline.

Nella fase di prima applicazione e, in particolare, per il prossimo anno scolastico, le attività facoltative opzionali e i servizi di assistenza educativa alla mensa saranno assicurati entro il limite delle risorse di organico determinate a livello nazionale.

 

 

Assetti delle discipline di insegnamento (articolo 14 e Allegato C

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L'articolo 14, comma 2 del decreto prevede che, in via transitoria, fino all'emanazione del regolamento governativo, si adotti l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo di cui alle Indicazioni nazionali per i Piani di studio personalizzati per la scuola secondaria di I grado (Allegato C del decreto), facendo riferimento al Profilo individuato nell'Allegato D.

Le Indicazioni nazionali contengono, tra l'altro, le consistenze orarie delle discipline, con la conseguente quantificazione, minima, media e massima del monte ore annuo, la cui articolazione, rimessa all'autonomia scolastica, è suscettibile di compensazione, nel rispetto delle 891 ore annue. 

In attesa dell'emanazione delle norme regolamentari e dei provvedimenti che dovranno ridefinire le classi di abilitazione all'insegnamento in coerenza con i nuovi piani di studio, le istituzioni scolastiche si intendono vincolate agli assetti delle discipline di insegnamento di cui alle Indicazioni nazionali. Per quel che concerne lo studio delle due lingue comunitarie, è opportuno precisare, per completezza di quadro espositivo, che i relativi insegnamenti riguarderanno solo le prime classi e non anche le seconde e le terze, alle quali si applicherà l'ordinamento previgente. 

In dipendenza di quanto sopra, all'atto della determinazione dell'organico di diritto, si provvederà alla definizione delle cattedre e dei posti relativi ad una sola lingua straniera, secondo le attuali consistenze orarie. In una fase successiva, sarà quantificato il fabbisogno legato allo studio della seconda lingua e si procederà alla copertura delle relative disponibilità. Ciò, tenendo conto, ovviamente, anche delle risorse esistenti per effetto di sperimentazioni già consolidate della seconda lingua, e non trascurando, altresì, la possibilità di utilizzare lo stesso docente, ove disponibile, per entrambi gli insegnamenti, qualora in possesso dei previsti requisiti.

Ad ogni buon fine, si fa riserva di ulteriori dettagliate indicazioni a conclusione di valutazioni e approfondimenti, da effettuare nelle sedi competenti.

Per quel che attiene alle posizioni di servizio e all'impiego dei docenti di educazione tecnica, in via transitoria e in attesa della revisione delle classi di concorso, ai sensi dell'articolo 14 comma 6 del decreto legislativo, tali docenti saranno assegnati all'insegnamento di tecnologia nel quadro degli insegnamenti previsti nell'area disciplinare "matematica, scienze e tecnologia".

Per l'eventuale quota oraria non coperta (rispetto alle attuali 3 ore previste per l'insegnamento di educazione tecnica), i docenti in questione troveranno utilizzazione nelle attività facoltative opzionali (ivi comprese quelle di laboratorio), secondo le competenze professionali possedute (articolo 14, comma 5).

Anche con riferimento ai suddetti docenti si fa riserva di ulteriori dettagliate indicazioni, a seguito di valutazione e approfondimenti da effettuare nelle sedi competenti.

Per l'insegnamento dello strumento musicale, si osserva che lo stesso, entrato in ordinamento con la legge n. 124/1999 ed attivato sulla base delle scelte formulate

dalle famiglie, risulta coerente con il nuovo quadro ordinamentale, rientra nelle consistenze dell'organico di diritto e si colloca nell'ambito delle opportunità da recepire nel piano dell'offerta formativa.

Del resto già in questa logica sono stati forniti chiarimenti alle scuole e sono state attivate le procedure selettive degli alunni aspiranti a tali indirizzi di studio.

Analogamente a quanto avviene per gli altri docenti, si confermano i criteri di costituzione delle cattedre di insegnamento dello strumento musicale, secondo la normativa previgente.

 

 

Funzione tutoriale (articolo 10)

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Il decreto legislativo, all'articolo 10, comma 5, prevede che, al perseguimento delle finalità proprie della scuola secondaria di I grado, da realizzare soprattutto attraverso la personalizzazione dei piani di studio, concorre prioritariamente il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni tutoriali analoghe a quelle già descritte in occasione della trattazione della funzione per la scuola primaria al precedente paragrafo 2, punto 4.

Per lo svolgimento dei succitati compiti, il docente preposto alla funzione tutoriale si avvale degli apporti e dei contributi degli altri docenti.

Nelle more della realizzazione della specifica formazione prevista dal decreto legislativo, l'attribuzione dell'incarico dovrà avvenire nell'ambito delle disponibilità e delle risorse esistenti, ricorrendo a soluzioni di tipo transitorio e adottando criteri di flessibilità, da ponderare opportunamente da parte delle istituzioni scolastiche.

In ordine alla specifica funzione e ai compiti operativi, nonché all'individuazione dei criteri per il conferimento della funzione tutoriale, valgono le osservazioni già formulate per l'analoga funzione riferita alla scuola primaria, con la precisazione che ulteriori approfondimenti sulla delicata materia costituiranno oggetto di confronti nelle sedi competenti.

 

 

Valutazione (articoli 4, 11 e 19)

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Conformemente alle disposizioni contenute nella legge n. 53/2003, il decreto legislativo stabilisce, all'articolo 4, che la scuola secondaria di I grado sia articolata in un periodo didattico biennale e in un terzo anno di orientamento e di raccordo con il secondo ciclo.

Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto dispone che, ai fini della validità dell'anno scolastico, ciascun alunno deve maturare una frequenza minima di tre quarti dell'orario annuale obbligatorio e facoltativo prescelto.

Le istituzioni scolastiche, qualora ricorrano situazioni eccezionali, possono autonomamente stabilire deroghe ai limiti massimi di assenze.

Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti, sia quelli connessi agli orari obbligatori, sia quelli riferiti agli orari facoltativi opzionali scelti dagli studenti. 

Gli insegnanti procedono anche alla valutazione conclusiva dei singoli alunni ai fini del passaggio al periodo successivo. Con deliberazione motivata, gli insegnanti possono, altresì, non ammettere gli alunni alla classe intermedia.

Il terzo anno si conclude con l'esame di Stato, che è titolo di accesso al sistema dei licei e a quello dell'istruzione e della formazione professionale.

 

  

Piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento (articolo 14 e Allegati C e D)

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L'articolo 14 del decreto legislativo prevede che, in attesa del definitivo assetto pedagogico, didattico e organizzativo, da disciplinare mediante regolamento governativo, si adottano in via transitoria le Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati, allegate al decreto medesimo.

Nel suggerire un attento esame del predetto documento, si richiama l'attenzione su alcuni aspetti significativi dello stesso.

In via preliminare giova rilevare che il carattere unitario del primo ciclo di istruzione esige che i piani di studio della scuola secondaria di I grado siano strutturati secondo una linea di continuità e di coerenza con quelli della scuola primaria.

Si evidenzia il fatto che, in attuazione della legge n. 53/2003, tra le discipline di insegnamento è stata inserita una seconda lingua comunitaria e tra i nuovi contenuti disciplinari sono state comprese tecnologia e informatica.

Gli obiettivi specifici di apprendimento sono ordinati per discipline e articolati per periodi didattici. Per ciascuna disciplina vengono indicate conoscenze e abilità che l'azione della scuola aiuterà a trasformare in competenze personali di ciascun alunno.

Gli obiettivi specifici sono strutturati nelle seguenti discipline di insegnamento: italiano, storia e geografia, matematica, scienze e tecnologia, inglese e seconda lingua comunitaria, arte e immagine, musica e scienze motorie e sportive.

l'individuazione delle modalità con cui tradurre gli obiettivi specifici di apprendimento negli obiettivi formativi delle unità di apprendimento individuali,

del gruppo classe, ovvero di gruppi di livello, di compito o elettivi, è affidata alla responsabilità delle diverse équipe dei docenti.

Si richiama, altresì, l'attenzione sugli obiettivi specifici di apprendimento relativi all'educazione alla Convivenza civile (educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare e all'affettività) che, come già precisato per la scuola primaria, non costituisce una disciplina a se stante, ma si concretizza in un.offerta di attività educative e didattiche unitarie a cui concorrono i docenti del gruppo classe.

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